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Esecuzione forzata

La legge italiana definisce l’esecuzione forzata come il soddisfacimento coatto e forzato dei diritti del creditore. Entra in atto quando il debitore non esegue di sua sponte la prestazione richiesta, che si tratti di tempi irrealistici o di rifiuto, e si attiva in seguito a un provvedimento del giudice o a un documento stragiudiziale con efficacia esecutiva. Ricordiamo infatti che non è possibile portare avanti un processo di esecuzione forzata senza un titolo esecutivo, ovvero un documento ufficiale che certifichi il diritto di una persona. Esistono due tipologie di esecuzione forzata.

Espropriazione forzata

La prima tipologia concerne le obbligazioni pecuniarie: comporta il pignoramento dei beni del debitore e la loro liquidazione (art. 2740 del Codice Civile). In buona sostanza, consiste nell’espropriazione dei beni del debitore affinché vengano venduti all’asta per ripagare il venditore. In questo caso il titolo esecutivo è l’ordine del giudice che attesta l’esistenza e l’entità del credito.

Esecuzione forzata in forma specifica

Consiste nel dare al creditore il tanto specifico pattuito. In particolare, l’esecuzione forzata specifica entra in vigore nel momento in cui il creditore avanza dei soldi dal soccombente e quest’ultimo non ha l’intenzione di adempiere al patto. La parte soccombente è stata quindi obbligata a consegnare un oggetto specifico – un bene in leasing, per esempio – o a fare qualcosa, come effettuare dei lavori di manutenzione. In ultima istanza, può trattarsi di un soccombente che non ha operato secondo le normative.

Come avviare un’esecuzione forzata

Se la parte soccombente non rispetta quanto deciso dal giudice, il creditore può avviare un processo di esecuzione forzata. Il primo passo sarà quello di rivolgersi a un ufficiale giudiziario per richiedere la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto. Quest’ultimo è un documento che avvisa il soccombente dell’ordine giudiziario di eseguire la sentenza entro e non oltre il periodo di 10 giorni. Se l’atto di precetto non ha riscontri, il vincitore ha il diritto a procedere con l’esecuzione forzata.

Prima di avviare la pratica ufficiale, è necessario accertarsi del patrimonio appartenente al debitore. Se si tratta di beni di consumo come arredi, oggetti di vario tipo come gioielli, la legge italiana riconosce il patrimonio soggetto a pignoramento mobiliare. Qualora il debitore possieda case o terreni, il pignoramento è immobiliare. Se il bene in questione è pecunia, come nel caso di versamenti da farsi, la pensione, stipendio o canoni, si parla di pignoramento verso terzi. Ma cosa si intende per pignoramento? Parliamo di un atto con cui il debitore è tenuto a non liquidare i beni elencati, in quanto assicurazione. Nel caso di rifiuto da parte del debitore di risarcire quanto stabilito, quegli stessi beni saranno venduti forzatamente per essere riassegnati al creditore.

Si presti però molta attenzione! Il vincitore non deve far prescrivere il suo diritto di credito, o il debitore potrà procedere all’opposizione all’esecuzione, secondo l’articolo 615 del Codice Penale. A tal fine, il creditore dovrà inviare una diffida di pagamento almeno una volta ogni 10 anni.

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