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Diritti reali

I diritti reali sono diritti soggettivi che attribuiscono potere assoluto e istantaneo su un oggetto. Per essere accettati come tali, devono rispondere ad alcuni requisiti fondamentali.

  • Tipicità: devono essere codificati dal legislatore, quindi non è possibile crearne di altri.
  • Assolutezza: la loro proprietà deve risultare assoluta, cosiddetta erga omnes.
  • Diritto di seguito: il titolare di un bene ha la possibilità di perseguire il diritto di proprietà nei confronti di altri soggetti, in quanto è sempre collegato al bene in questione a non all’individuo.
  • Immediatezza: il titolare ha accesso diretto e immediato a un bene, senza la necessità di mediazione.

Diritti reali fondamentali 

Il diritto reale fondamentale riconosciuto dallo Stato giuridico italiano è il diritto di proprietà, che conferisce al titolare il numero più alto di poteri da esercitare sul proprio bene. L’insieme di questi poteri viene chiamato contenuto del diritto. Secondo l’art. 832 del Codice Civile, il concetto di proprietà equivale alla possibilità di “godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e nei modi che la legge prevede”. Il diritto reale fondamentale è protetto dalla rivendicazione e dall’azione negatoria, ma è allo stesso tempo soggetta a usucapione. Quest’ultima pratica è un metodo di acquisto della proprietà a titolo originario che mette le basi nel perdurare del possesso di un bene per un determinato periodo di tempo.

Diritti reali minori

I diritti reali minori si differenziano in diritti di godimento e diritti di garanzia. I diritti di godimento conferiscono al titolare il potere di utilizzare in modo assoluto un bene di proprietà di un altro soggetto. Sono detti diritti reali minori perché limitati rispetto alle proprietà. Conseguentemente, si riconosce il processo di consolidazione nel momento in cui un bene perde l’attributo di “altruità” e il titolare dei diritti reali minori diventa il proprietario. Da ciò si evince come i diritti reali minori possono essere perpetui come le proprietà o a tempo determinato.

Il Codice Civile italiano riconosce sei tipi di diritti reali di godimento

  • Diritto di superficie: permette di edificare e mantenere una costruzione al di sopra e al di sotto di una proprietà altrui e di rivendicare la proprietà della costruzione.
  • Enfiteusi: un diritto su un fondo di proprietà altrui, in genere agricolo, secondo cui il titolare possiede il godimento pieno – detto anche dominio utile – sul fondo, ma ha il dovere di migliorarlo e di pagare un canone annuo in denaro o derrate.
  • Usufrutto: diritto di un soggetto di godere di una proprietà altrui e di raccoglierne i frutti, con il solo obbligo di rispettarne la destinazione economica. Si tratta di un diritto sempre temporaneo.
  • Uso: diritto di servirsi di un bene altrui e di raccoglierne i frutti, ma limitatamente ai propri bisogni. L’uso non è cedibile né può essere concesso in locazione.
  • Abitazione: ancora più circoscritto del diritto d’uso, concede nel diritto di abitare in una casa solo per i bisogni del titolare. Non può essere ceduto o concesso in locazione.
  • Servitù prediali: consiste nella limitazione imposta a un fondo per l’utilità di un altro fondo.

e tre categorie di diritti reali di garanzia

  • Pegno
  • Ipoteca
  • Privilegio speciale.

Ricordiamo anche che il diritto di proprietà non equivale ai diritti legati alle proprietà intellettuali, in quanto si tratta di beni materiali.

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